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Modulo di controllo assenze del conducente, non è obbligatorio

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Il modulo assenze era un documento per confermare le assenze dei conducenti, tanto di firma personale e aziendale, per malattia, ferie ecc. e si doveva tenere assieme all' attività lavorativa, ovvero i famosi '28 giorni' ed essere esibito in caso di controllo dagli organi competenti di controllo.

Il modulo, era introdotto e strutturato secondo il decreto legislativo della Comunità Europea del 4 agosto 2008, n. 144, secondo la direttiva 2006/22/CE.

Ora invece secondo la direttiva (Min . Interno Prot. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1.9.2016), il modulo di controllo delle assenze del conducente non è più obbligatorio in caso di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo, il conducente potrà continuare a compilare il modulo assenze e conservarlo con i fogli tachigrafici, ma lo stesso non è più obbligatorio e la sua mancanza non è più sanzionabile. Già previsto dall' Art. 34 del regolamento (UE) n. 165/2014 e dei relativi chiarimenti secondo cui gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Ad ogni modo, la Commissione Europea invita gli Stati Membri, ad accettare tale documento come giustifica in caso di controlli.

Documento originale

Ministero del Interno​

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

* * *

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1652014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

  • ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
  • AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO - BOLZANO
  • ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
  • ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
  • AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
  • ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
  • AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
  • AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
e, per conoscenza,

  • AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA

  • AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
  • AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
    ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA
  • AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
  • AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
  • AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.

Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della stessa Commissione, del 12 aprile 2007 (1).

Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

In seguito sostituita dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 C(2009) 9895.

L'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (2), ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

La Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso in indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.

Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (3), ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

  • 1 In seguito sostituita dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 C(2009) 9895.
  • 2 Pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28.2.2014
  • 3 Rispettivamente, per il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze e per l'impresa che non lo conserva per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Scarica - Normativa del modulo assenze:
 
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