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CQC obbligatoria per tutti i possessori delle patenti C, D, E

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Il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020 ha recepito la direttiva europea 2018/645, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e stabilisce

che la Carta di qualificazione del Conducente non sarà più obbligatoria solo per gli autisti professionisti, ma per tutti coloro che guidano un mezzo che richiede una patente professionale C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, indipendentemente dal tipo di lavoro.

La direttiva precedente 2003/59/CE prevedeva infatti l’obbligo del CQC solo ai conducenti che effettuavano professionalmente trasporto di persone e/o cose, escludendo gli autisti di autobus, minibus e autoarticolati che svolgevano attività per conto proprio, meccanici e chi vendeva i veicoli.

Tuttavia alcune aziende potevano far guidare i propri mezzi ai loro dipendenti senza però assumerli come autisti professionisti. Il nuovo provvedimento 2018/645, elimina e modifica il riferimento all’attività di guida professionale dalla direttiva 2003/59/CE e introduce l’obbligo a tutti i possessori delle patenti professionali C,D e le loro sottocategorie, indipendentemente dal lavoro svolto.

Qualificazione e formazione dei conducenti (artt. 1 e 2 schema DLGS)​

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005 inerente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti. Si indicano i conducenti che necessitano della qualificazione iniziale e dell'obbligo di formazione periodica non più riservata ai conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE ma ai conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida delle citate categorie, alla luce di quanto indicato dall'articolo 1 della

Direttiva.Esonero dalla qualificazione (art. 3 schema DLGS)​

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 prevedendo i casi di esonero dalla qualificazione dei conducenti dei veicoli, alla luce dell'articolo 1, n. 2 della Direttiva). A.G. n. 149 10 Si segnala che la lettera b) dello schema in esame prevede, quale categoria esonerata, i veicoli 'ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi'. La corrispondente categoria contemplata dalla direttiva menziona i veicoli - oltreché ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri - 'delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico' e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza.

Leggi il decreto
 
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