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Copertura finanziaria da Enti Locali per il trasporto scolastico

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Lo scorso 7 ottobre la Corte dei Conti ha stabilito attraverso una delibera n.25, che gli Enti locali possono fornire copertura finanziaria con le proprie risorse, per quel che riguarda il trasporto scolastico, senza che questo possa ripercuotersi in termini economici sugli utenti.

Ma come si è arrivata a questa sentenza?

Facciamo qualche passo indietro: il caso era nato da un comune di Novara che aveva chiesto di voler prendere in carico i costi dello scuolabus, ma il primo giudizio della Corte dei Conti era stato un “no” secco, perché si trattava di un servizio pubblico a tutti gli effetti, pertanto il costo da sostenere per il trasporto doveva essere a carico degli utenti e non del comune stesso.

Ma di fronte a tale rifiuto ecco che moltissimi comuni si erano opposti, e ora la sezione delle Autonomie si è nuovamente pronunziata affermando in un’adunanza che “gli Enti locali possono dare copertura finanziaria per il servizio di trasporto scolastico in base alla propria autonomia economica e nel rispetto del bilancio senza che il costo del trasporto scolastico possa ripercuotersi sugli utenti”.

Pertanto, i comuni sono tenuti a garantire agli utenti il servizio di trasporto scolastico in quanto “servizio” per il supporto al diritto allo studio, la cui mancata fruizione può bloccare lo studente al raggiungimento della sede scolastica.

L’erogazione del servizio scuolabus è doverosa per legge, e deve essere assicurata a tutti i cittadini sulla base del principio di sussidiarietà verticale.

L’ente locale dunque, potrà rendere il servizio completamente gratuito se le risorse a disposizione glielo consentono, oppure optare per una piccola contribuzione da parte delle famiglie, tenendo in considerazione l’indicatore della situazione economica equivalente, ovvero l’ISEE.

I giudici dunque, prima di emettere un giudizio hanno tenuto conto di due aspetti molto importanti e che non potevano di certo passare inosservati, ovvero: il primo di carattere costituzionale. La legge, con l’art. n.34 sostiene che “la scuola è un diritto concesso a tutti”e poi l’altro di carattere economico, in quanto gli enti locali talvolta si trovano di fronte a carenza di risorse e pertanto non hanno la possibilità di poter garantire servizi assistenziali a tutti gli effetti.

Alla luce di quanto detto, ecco che il costo del trasporto scolastico può essere preso in carico dall’ente locale comportando minori spese per l’utenza, oppure offrire il servizio, ma proponendo prezzi ridotti in base all’ISEE.
 
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