Dal prossimo 1°gennaio tutti i veicoli pesanti, autobus compresi, in circolazione all'interno del territorio francese, dovranno installare delle etichette (adesive o targhette) in quelli che sono considerati punti ciechi per il conducente.
Il 1° gennaio 2021, in Francia, entrerà in vigore il decreto riguardante l’applicazione dell'articolo R. 313-32-1 del codice della strada relativo alla segnalazione della presenza di punti ciechi sui veicoli pesanti. Qualsiasi mezzo sottoposto a questo decreto dovrà presentare la nuova segnalazione, in caso contrario gli enti preposti sul territorio francese potranno sanzionare gli autisti ed i trasportatori.
Questo decreto si riferisce agli:
- autisti ed ai proprietari dei mezzi pesanti il cui peso totale a carico autorizzato supera le 3,5 tonnellate;
- autobus e gli autobus articolati.
Abbiamo riassunto con degli esempi visivi i mezzi e la segnalazione corretta che dovranno presentare.
AUTO / BUS
Disposizioni da rispettare in altezza nella segnalazione laterale e posteriore:
a) 1500 mm distanza massima consentita dal suolo
b) 900 mm distanza minima consentita dal suolo
Disposizioni da rispettare nella segnalazione laterale per ambo i lati:
c) Veicolo a motore: entro i 1000 mm dal fronte totale
Disposizioni da rispettare nella segnalazione della faccia posteriore:
A destra del piano medio longitudinale
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Decreto
Articolo 1
Tutti i veicoli quali indicati nell'articolo R. 313-32-1 del codice della strada sono provvisti di una segnalazione della presenza di punti ciechi secondo il modello stabilito nell'allegato del presente decreto.
Ogni segnalazione può essere apposta sul veicolo fissandola con colla, mediante rivettatura o utilizzando qualsiasi altro metodo di fissaggio oppure è possibile verniciarla o dipingerla velocemente sulla carrozzeria.
I veicoli dotati, sui lati e sul retro, di un dispositivo destinato a segnalare la presenza di punti ciechi in applicazione della legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, sono considerati conformi alle disposizioni del presente decreto.
Articolo 2
I veicoli a motore e i veicoli rimorchiati sono dotati di una segnalazione apposta sul lato posteriore del veicolo, a destra del piano mediano longitudinale e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra e,
- per i veicoli a motore: una segnalazione apposta sulla superficie del primo metro della parte anteriore del veicolo, escluse le superfici vetrate, a sinistra e a destra, e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra;
- per i semirimorchi definiti al punto 3.6 dell'articolo R. 311-1 del codice della strada: una segnalazione, a sinistra e a destra, apposta sulla superficie del primo metro dietro il perno di attacco del veicolo e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra;
- per i rimorchi definiti al punto 3.5 dell'articolo R. 311-1 del codice della strada: una segnalazione apposta sulla superficie del primo metro della parte carrozzata anteriore del veicolo, a sinistra e a destra, e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra;
Articolo 3
Gli autobus e gli autobus articolati (autosnodati), quali definiti al punto 1.8 dell'articolo R. 311-1 del codice della strada, sono provvisti di segnalazioni della presenza di punti ciechi su ciascuno degli elementi che compongono il veicolo articolato.
Tali segnalazioni sono apposte sulla superficie del primo metro della parte anteriore di ciascun elemento, escluse le superfici vetrate, a sinistra e a destra, e ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra.
Articolo 4
In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3:
i veicoli a motore e i veicoli rimorchiati per i quali è dimostrata un'impossibilità tecnica di rispettare la prescrizione dell'altezza da terra della segnalazione, sono provvisti di segnalazioni poste a un'altezza che sia il più vicina possibile a quella prescritta agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed entro il limite di 2,10 metri.
I veicoli forniti di sistemi di visione diretta nella parte inferiore delle portiere, o di portiere vetrate, sono provvisti di segnalazioni poste a una distanza dalla parte anteriore del veicolo che sia il più vicina possibile a quella prescritta dagli articoli 2 e 3 del presente decreto ed entro il limite di 3 metri.
I criteri di posizionamento della segnalazione posteriore non sono applicabili ai veicoli a motore e ai veicoli rimorchiati per i quali esiste un'impossibilità tecnica. È il caso, in particolare, dei camion portacontainer, delle bisarche, dei trattori per semirimorchi, delle autocisterne, dei veicoli con pianale, dei camion con braccio per benne mobili, dei carrelli di movimentazione. Tali veicoli recano la segnalazione sul lato posteriore, su un punto compatibile con le rispettive caratteristiche tecniche.
I criteri di posizionamento delle segnalazioni laterali non sono applicabili ai veicoli rimorchiati per i quali esiste un'impossibilità tecnica. Tali veicoli recano le segnalazioni laterali su un punto compatibile con le rispettive caratteristiche tecniche.
I veicoli a motore e i veicoli rimorchiati, per i quali è dimostrata un'impossibilità strutturale, sono esentati dall'apposizione della segnalazione laterale e/o posteriore.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Articolo 6
Il direttore generale dell'energia e del clima e il direttore generale delle infrastrutture, dei trasporti e del mare presso il ministero della Transizione ecologica e solidale e il delegato alla sicurezza stradale presso il ministero dell'Interno sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.